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Il testo della proposta di legge da firmare - DEV - Il Nuovo Rinascimento
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Buddismo per la pace, la cultura e l’educazione

6 dicembre 2025 Ore 11:43

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Il testo della proposta di legge da firmare

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I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71, comma secondo, della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni:

RELAZIONE

Tsunesaburo Makiguchi, pedagogista giapponese d’inizio secolo, sosteneva che «l’educazione deve fare in modo che all’apatia di un sistema caratterizzato da egocentrismo e disimpegno sociale si sostituisca un consapevole meditato impegno verso la società», affermava inoltre che «sviluppare il carattere necessario a diventare membri attivi e creativi di una società è lo scopo verso cui tende il sistema educativo. Per portarlo a termine occorre … far sì che la coscienza dell’individuo si spinga oltre l’orizzonte limitato dei diritti e privilegi privati fino ad includere i doveri e le responsabilità della vita collettiva» (L’educazione creativa, T. Makiguchi, ed. Nuova Italia).
La seguente proposta di legge viene presentata tenendo conto che l’obiettivo primario della scuola italiana di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull’uguaglianza dei diritti e di doveri dell’uomo nel rispetto dell’autonomia personale di ogni individuo, viene costantemente disatteso o relegato all’interno di altre discipline.
Come recita l’art. 26 c. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; «l’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali».
Inoltre la Raccomandazione dell’UNESCO del 19 novembre 1974, adottata nell’ambito della Conferenza generale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, enuncia come principi direttivi della politica dell’educazione:

  • una dimensione internazionale e una prospettiva mondiale dell’educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma;
  • la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro modelli di vita, comprese le etnie nazionali e quelle delle altre nazioni;
  • la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;
  • la capacità di comunicare con gli altri;
  • la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli individui hanno gli uni verso gli altri;
  • la comprensione della necessità della solidarietà e della cooperazione internazionale;
  • la volontà degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle loro comunità, dei loro paesi, del mondo.

La stessa Convenzione testé citata invita gli stati membri ad applicare le disposizioni sotto forma di legge nazionale:” allo scopo di assicurare l’educazione di tutti per l’avveramento della giustizia, della libertà, dei diritti umani, della pace”. Per queste ragioni, pur essendo state attuate in numerose scuole vari tipi di sperimentazione, è nostra convinzione che, per un apprendimento sistematico della materia, occorra un intervento legislativo che ne preveda l’obbligatorietà.

ARTICOLATO

Articolo1
La disciplina denominata “Educazione ai Diritti Umani” viene introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi di scuola secondaria di I e II grado.

Articolo 2
Per l’insegnamento di detta disciplina si istituisce a tutti gli effetti una nuova classe di concorso denominata “Educazione ai Diritti Umani”.

Articolo 3
Possono insegnare la materia i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le vigenti norme.

Articolo 4
La cattedra della disciplina prevede due ore d’insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.

Articolo 5
I programmi della disciplina, che saranno elaborati da una Commissione ministeriale appositamente costituita, dovranno vertere sulle seguenti questioni.

  1. L’uguaglianza dei diritti di tutti i popoli, e il diritto dei popoli all’autodeterminazione;
  2. Il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l’inammissibilità dell’impiego della scienza della tecnica a fini di guerra e l’utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra paesi e l’importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;
  3. L’azione mirante ad assicurare l’esercizio e il rispetto dei diritti umani compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
  4. La crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale;le modalità d’aiuto ai paesi in via di sviluppo;la lotta contro l’analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
  5. L’utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;
  6. La salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanità;
  7. Il ruolo e le modalità dell’azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire questa azione;
  8. Sarà particolare cura di tali docenti creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell’ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.

Articolo 6
Per l’onere derivante dall’attuazione della presente legge il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio relative al Ministero della Pubblica istruzione.

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