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I diritti umani nella Costituzione della Repubblica Italiana - DEV - Il Nuovo Rinascimento
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Buddismo per la pace, la cultura e l’educazione

6 dicembre 2025 Ore 09:33

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I diritti umani nella Costituzione della Repubblica Italiana

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La nascita della nostra Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, fu il risultato, come è noto, di un accordo a cui parteciparono tutte le forze politiche che avevano propugnato la caduta del fascismo, dai cattolici di De Gasperi, ai comunisti di Togliatti, alle forze liberali e socialdemocratiche. Per questo, fu subito evidente che era il manifesto di una serie di principi fortemente innovativi, tanto da non essere, purtroppo, operativi neppure a distanza di più di mezzo secolo. In particolare, dall’articolo 1 al 49 troviamo una serie di dichiarazioni di diritti dell’individuo e del cittadino tali da coglierci un po’ di sorpresa per la loro portata rivoluzionaria. Del resto, l’emergere da un ventennio in cui anche le libertà più elementari erano state represse, dava l’impressione ai costituenti che se non fossero state citate tutte, le libertà, o i principi della libertà, potessero trovarsi, un giorno, nuovamente in pericolo. Racchiusero poi questa costruzione giuridica entro un guscio protettivo forte, la cosiddetta rigidità della costituzione italiana, che dovrebbe assicurare che le modifiche costituzionali avvengano solo in seguito a un accordo fra la maggior parte delle forze politiche. Del resto, appare ovvio che le regole del gioco debbano essere concordate preventivamente fra tutti i giocatori.
Già nell’art. 1 troviamo un importante dichiarazione: «L’Italia è una Repubblica democratica…». Repubblica, la forma, democratica, il metodo. Importante, perché dalla scelta del metodo, democratico appunto, scaturiscono una serie di conseguenze importanti per i diritti dell’uomo. Subito l’art. 2 incalza: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali…». Quali diritti? Eguaglianza davanti alla legge (art. 3), diritto al lavoro (art. 4), confessioni religiose (art. 8), ripudio della guerra come offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11), libertà personale (art. 13), inviolabilità del domicilio (art. 14), segretezza della corrispondenza (art. 15), libertà di circolazione nel territorio della Repubblica (art. 16), diritto di riunione pacifica (art. 17), diritto di associazione (art. 18), libertà religiosa (art. 19), libertà di pensiero (art. 21), diritto di difesa nel procedimento legale (art. 24), assegnazione al giudice naturale designato dalla legge (art. 25), diritto alla salute (art. 32), diritto all’istruzione (art. 34). Accanto a questi principi fondamentali, altri più specifici, come il diritto alla retribuzione da parte del lavoratore o la tutela della donna lavoratrice. In un certo senso, la Costituzione Italiana si presenta ancora oggi come il baluardo fondamentale eretto dai costituenti a difesa dei diritti umani.

La proposta di legge di iniziativa popolare sull’insegnamento dei diritti umani nelle scuole superiori di primo e secondo grado è stata trattata sul Nuovo Rinascimento n. 277, pagg. 20-24

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