Il procedimento di formazione della legge si articola in alcune fasi necessarie: iniziativa legislativa, approvazione delle Camere, promulgazione e pubblicazione. L’iniziativa legislativa è attribuita dalla Costituzione, oltre agli altri organi istituzionali, direttamente al popolo, che la esercita attraverso la proposta, da parte di 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli accompagnato da una relazione illustrativa, che viene presentato al Presidente di una delle due Camere. L’approvazione delle Camere può avvenire seguendo tre percorsi: ordinario, decentrato, misto. Lasciamo cadere quest’ultimo, raramente utilizzato, e occupiamoci degli altri due. Nel procedimento ordinario, il progetto viene esaminato e discusso da una commissione legislativa competente per materia che può anche proporre modifiche al testo e redigerne, se sono pervenuti altri testi al suo esame, uno solo unificato. Il progetto viene così trasferito all’Assemblea, accompagnato da una o più relazioni, quindi discusso nelle sue linee generali per accertare se l’Assemblea sia più o meno favorevole. La discussione generale si chiude con la presentazione e votazione degli o.d.g. Se l’Assemblea si dichiara favorevole, si passa alla discussione e approvazione articolo per articolo, ottenuta la quale si procede a quella finale sull’intero testo. Nel procedimento decentrato, il più utilizzato, le commissioni non si limitano a esaminare il progetto di legge, ma lo approvano anche. La legge approvata viene trasmessa al Presidente della Repubblica, che la promulga; acquista così efficacia. La promulgazione consiste in un decreto del Presidente della Repubblica, che attesta in tal modo che è stata approvata dalle Camere, dichiara la sua volontà di promulgarla, ne ordina la pubblicazione e vi appone la clausola esecutiva. La pubblicazione della legge avviene a opera e sotto responsabilità del Ministro di Grazia e Giustizia (Guardasigilli), e consiste nella inserzione del testo nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Repubblica Italiana, e nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Queste operazioni sono precedute, da parte del Ministro, dal Visto e dal Gran Sigillo di Stato. La pubblicazione deve avvenire subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. La legge entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (s.v.)
La proposta di legge di iniziativa popolare sull’insegnamento dei diritti umani nelle scuole superiori di primo e secondo grado è stata trattata sul Nuovo Rinascimento n. 277, pagg. 20-24
Cosa sarà della proposta di legge dopo la raccolta delle firme?
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